Requisiti di non fallibilità – Prova – Bilanci degli ultimi tre esercizi – Base documentale necessaria – Prova legale – Esclusione – Motivata valutazione di inattendibilità – Conseguenze

Ai fini della prova, da parte dell’imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità. (massima ufficiale)