Il giudizio di opposizione a precetto, ex art. 615, comma 1, c.p.c., non può essere proseguito, successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore opponente, dalla curatela fallimentare, poiché si tratta di una causa di accertamento negativo dell’esistenza del credito di cui è stato intimato il pagamento e, dunque, resta “attratta” nella competenza del tribunale fallimentare.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 29327/19; depositata il 13 novembre)