La decisione assunta dalla Corte d’appello ai sensi della l. fall., art. 22, comma 4, non ha carattere decisorio né definitivo e non è quindi impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., dato che l’incidenza sui diritti delle parti non deriva direttamente dal decreto di accoglimento del reclamo, qualsiasi natura abbiano assunto le questioni sollevate in quella sede, ma dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento, autonomamente impugnabile l. fall., ex art. 18, di cui il provvedimento della corte distrettuale costituisce un momento del relativo complesso procedimento; eventuali vizi in procedendo attinenti al procedimento di reclamo l. fall., ex art. 22, comma 4, potranno quindi essere fatti valere nel procedimento di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Cassazione civile sez. I, 20/11/2019, n.30202