In sede fallimentare, gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono del privilegio di cui all’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 e di cui all’art. 8-bis l. n. 33/2015, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 30621/19; depositata il 25 novembre)