La Corte di Cassazione, dopo aver inizialmente dichiarato non attendibile il registro INIPEC, torna sui propri passi e, tramite il procedimento di correzione di errore materiale, ribadisce la piena e – si spera – definitiva validità delle notifiche telematiche effettuate utilizzando indirizzi estratti dal registro INIPEC. Tale registro, infatti, secondo la normativa vigente, è uno dei pubblici elenchi validi in cui sono contenuti gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese dai quali tali indirizzi possono essere estrapolati per effettuare le notifiche telematiche.