Il fenomeno successorio che si verifica in capo ai soci a seguito dell’estinzione della società, implica che, rispondendo essi dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione in base al bilancio finale di liquidazione. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 31933/19; depositata il 6 dicembre)